Tipologia percorso |
Percorso per formazione normata |
Titolo del percorso |
Operatore tecnico subacqueo Inshore diver o "sommozzatore" |
Titolo da riportare nell'attestato |
Operatore tecnico subacqueo Inshore diver o "sommozzatore" |
Certificazione prevista in uscita |
QUALIFICA 3 EQF |
Tipologia prova finale |
Prova pratica e colloquio |
Durata della prova [ore] |
8 |
Prova di ingresso o di orientamento |
Non previsto |
Articolazione del percorso |
Ore corso |
600 |
Ore di stage massime [ore] |
0 |
Ore di e-learning minime [%] |
0 |
Ore di e-learning massime [%] |
0 |
Normativa di riferimento |
L. R. 21 aprile 2016 n. 7, "Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale, Decreto Presidenziale 7.12.2018 n. 31, “Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell’art. 5 della L.r. 7/2016”;
D.M. del 13/01/79 e D.M. del 02/02/82; Normativa UNI 11366 Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria; Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures 14 aprile 2014); IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001 |
Ore assenza massime consentite [%] |
30 |
Assegnazione credito in ingresso consentito |
Sino all'80% del monte ore complessivo. Per coloro che sono in possesso della qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo rilasciato ai sensi del DA 3826/2018 è riconosciuta una
riduzione del percorso pari all' 80% del monte ore complessivo. |
Ulteriori indicazioni |
Almeno 300 ore del percorso devono essere dedicate ad attività pratiche. Al termine del
percorso devono essere acquisiti i tempi di fondo come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014): i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log book individuale
I soggetti erogatori dell'attività formativa devono disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco (art. 2, comma 6 della l.r. n. 7/2016) |