Scheda corso
Codice identificativo 1254
Versione 1
Profilo formativo CONDUTTORE GENERATORI DI VAPORE DI 1° GRADO
Indirizzo non previsto
Titolo del percorso Conduttore generatori di vapore di 1° grado
Titolo da riportare nell'attestato Conduttore generatori di vapore di 1° grado
Certificazione prevista in uscita Frequenza e profitto 3 EQF
Tipologia prova finale Prova di agenzia, senza commissione esterna
Durata della prova [ore] 4
Prova di ingresso o di orientamento Non previsto

SCHEDE ATTIVITA' DESTINATARI ASSOCIATE

  • 1 - Percorso per Occupati e/o disoccupati
SCHEDA ATTIVITA' DESTINATARI 1
Età >=18
Livello minimo di scolarità Candidato in possesso del patentino di 2° grado da almeno un anno

Il livello minimo di scolarità corrisponde a uno di quelli previsti per l’accesso ai corsi di 2°, 3° o 4°, ossia:

  1. qualifica triennale IeFP;
  2. diploma di scuola secondaria di primo grado;
  3. diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Candidato non possiede il patentino di 2° grado
Livello massimo di scolarità -
Obbligo scolastico assolto Si
Esperienze lavorative pregresse -
Stato occupazionale ammesso Occupati e/o disoccupati
Prerequisiti in ingresso TITOLI IN INGRESSO (Art. 4, comma 2 del D.M. 94/2020)

Possono essere ammessi i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  2. laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'universita? e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'universita? e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
  3. laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell'universita? e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell'universita? e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
  4. diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturita? professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
CITTADINI STRANIERI

Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
TITOLI ESTERI

Chi ha conseguito titoli di studio all'estero deve presentare idonea documentazione che attesti l' equipollenza sui titoli richiesti per l'accesso al corso in preparazione all'esame di abilitazione di primo grado.

Tipologia percorso Percorso per Occupati e/o disoccupati
Titolo del percorso Conduttore generatori di vapore di 1° grado
Titolo da riportare nell'attestato Conduttore generatori di vapore di 1° grado
Certificazione prevista in uscita Frequenza e profitto
Tipologia prova finale Prova di agenzia, senza commissione esterna
Durata della prova [ore] 4
Articolazione del percorso
Ore corso 640
Ore di stage minime [ore] 480
Ore di stage massime [ore] 0
Ore di e-learning minime [%] 0
Ore di e-learning massime [%] 0
Normativa di riferimento
  • Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99;
  • Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Ore assenza massime consentite [%] 10
Ulteriori indicazioni VALIDITÀ DEL CORSO PRATICO
  • Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore.
  • Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
  • Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all’estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l’indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti: per la parte teorica, da personale avente esperienza documentata, in ambito formativo, nel settore dei generatori di vapore e delle macchine termiche e della conduzione del calore; per la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata, almeno triennale, nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e funzionamento dei generatori di vapore.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Fermo restando quanto ulteriormente previsto negli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni in materia di salute e sicurezza, ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:

  1. l’individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
  2. la tenuta del registro vidimato di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  3. che il numero di partecipanti per ogni corso sia definito in funzione dell’ampiezza dei locali destinati alla formazione (rispetto del rapporto mq/allievo, di norma fissato a 2 mq/allievo) e nel rispetto della normativa di prevenzione incendi;
  4. per la parte pratica la presenza di un docente per un numero massimo di 6 allievi per volta.

La formazione in modalità e-learning è consentita esclusivamente in relazione al modulo giuridico.

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE
  1. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’), il percorso di formazione è strutturato in:
    1. una parte teorica della durata di 12 ore, corrispondente al modulo giuridico; una parte pratica della durata di 40 giornate e comunque non meno di 320 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

    A.1. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

  2. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’), il percorso di formazione è strutturato in:
    1. una parte teorica della durata complessiva di 60 ore, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 48 ore;
    2. una parte pratica della durata prevista di 50 giornate e comunque non meno di 400 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

    B.1. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà

  3. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’) e per i possessori, da almeno un anno, del patentino di 2° grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso di formazione è strutturato in:
    1. una parte teorica della durata complessiva di 160 ore, costituita da un modulo giuridico della durata di 12 ore e un modulo tecnico della durata di 148 ore;
    2. b) una parte pratica della durata prevista di 60 giornate e comunque non meno di 480 ore presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m2.

    C.1. Per i possessori dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) del D.M. 94/2020 (qui riportati nella sezione ‘Prerequisiti in ingresso’) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

La parte pratica del corso è garantita dal soggetto formatore anche mediante accordi o convenzioni con soggetti utilizzatori di generatori di vapore idonei al grado da conseguire.

CORSO SUPPLEMENTARE IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DELL’ESAME

In caso di mancato superamento dell’esame di abilitazione, il candidato per essere ammesso ad altra sessione d’esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.

CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE

L’allievo deve conoscere i contenuti del programma di esame relativo al patentino di 2° grado. Il corso di formazione per il conseguimento del patentino di 1° grado deve trattare i seguenti argomenti:

PARTE TEORICA

  1. Modulo giuridico:
    1. Elementi sulla normativa relativa alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
    2. Elementi sulla normativa relativa alla costruzione dei generatori di vapore di cui al decreto legislativo n. 93/2000.
  2. Modulo Tecnico:
  3. Nozioni generali
    1. Generatori di vapore:
      • Descrizione particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore.
    2. Apparecchi ausiliari: .
      • Condensatori di vapore
    3. Automatismi:
      • Regolazioni automatiche negli impianti di centrali termo-elettriche
      • Nozioni sulla organizzazione per l’esercizio e per il controllo di una centrale termica con apparecchiature automatiche
    4. Prove termiche:
      • Ciclo termico in una centrale termolettrica
      • Impostazione del calcolo di rendimento per il completo ciclo di produzione e utilizzazione del vapore
    Nozioni tecniche
    1. Automatismi:
      • Interventi nei vari settori di esercizio di una centrale termoelettrica in caso di segnalazione di condizioni anomale
ATTESTATO DI FREQUENZA
  1. Al termine del corso di formazione viene rilasciato, a cura dei soggetti formatori, un attestato di frequenza. I soggetti formatori provvedono alla custodia e conservazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
  2. Gli attestati sono rilasciati solo nel caso di frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo, sia con riferimento alla parte teorica sia con riferimento alla parte pratica.
  3. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
    1. denominazione del soggetto formatore;
    2. indicazione del riferimento della relativa autorizzazione rilasciata dalla Regione;
    3. dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, data e luogo di nascita);
    4. specifica della tipologia di percorso formativo e indicazione della durata (es. corso per l’ottenimento del Patentino di 1° grado – durata 640 ore: di cui 160 di teoria e 480 di pratica; corso supplementare per l’ottenimento del Patentino di 1° grado – durata 240 ore di pratica);
    5. periodo di svolgimento del corso;
    6. firma del soggetto formatore.
  4. Presso il soggetto formatore deve essere conservata, per almeno 3 anni dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza, la documentazione relativa al corso contenente:
    1. l’elenco dei partecipanti con i relativi dati anagrafici;
    2. il registro del corso vidimato dalla Regione.